Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CENTRO STUDI – DIREZIONE EUROPA”

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’associazione culturale denominata “Centro Studi – Direzione Europa”, in seguito denominata “associazione”.

Art. 2 Sede e filiali

L’associazione ha sede legale in Venezia, via Zandonai 8/8 ed ha durata a tempo indeterminato. Spetta al consiglio direttivo decidere di istituire filiali (che saranno denominati “Punto CS-DE”), nonchè modificarli o sopprimerli, senza la necessità di modificare il presente statuto.

Art. 3 Fini e scopi

L’associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L’associazione si pone come scopi statutari:

  • studiare l’area europeista italiana;
  • partendo dal “senso dello Stato” contribuire a costruire un’area politica europeista, liberale e basata sulla coesione sociale;
  • favorire la nascita di una “Europa Nazione”;
  • fornire proposte politiche concrete basate sui punti b e c del presente articolo;
  • L’associazione assumerà tutte le iniziative che si ritengono idonee ad attuare i suoi scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione potrà:
  • promuovere convegni, scuole di formazione politica, seminari, presentazioni di libri;
  • effettuare ricerche, anche in collaborazione con altre realtà associative;
  • realizzare e diffondere delle pubblicazioni;
  • conferire premi e borse di studio;

Art. 4 Rapporti con i partiti politici

Essendo una libera associazione, il “Centro Studi – Direzione Europa” non è legato ad alcun raggruppamento politico ma stabilisce utili contatti con i partiti e i parlamentari che hanno programmi e finalità convergenti con i propri scopi.

Art. 5 Soci

Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini europei che ne condividano le finalità dello statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione per il raggiungimento delle stesse. Il numero di soci è illimitato.

I soci dal diciottesimo anno di età hanno diritto attivo e passivo all’interno dell’associazione.

La loro iscrizione è subordinata al procedimento indicato dall’art. 6 del presente statuto.

Art. 6 Procedimento di iscrizione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • Presentare domanda di iscrizione tramite il modulo contenente nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, email e recapito telefonico;
  • Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle decisioni degli organi statutari;
  • Dichiarare di condividere le finalità dell’associazione indicate nel presente statuto;
  • Dichiarare di aver compiuto i sedici anni di età;
  • Dichiarare di non avere carichi pendenti;
  • Pagamento della quota associativa;

E’ compito del consiglio direttivo dell’associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione la tessera sociale con validità annuale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonchè di intervenire con diritto di voto alle assemblee.

Art. 8 Obblighi del socio

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal consiglio direttivo, ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonchè al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Il mancato pagamento di eventuali quote straordinarie non comporta né l’espulsione dal movimento né limitazioni di alcun tipo ai loro diritti di soci.

Art. 9 Radiazioni e espulsioni dei soci

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  • Quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;
  • Quando vengono condannati per reati contro la pubblica amministrazione, per mafia o per pene superiori ai 5 anni;

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente statuto.

Art. 10 Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il presidente;
  • Il segretario generale;
  • Il tesoriere;
  • L’organo di controllo contabile;

I soci possono essere eletti a tutte le cariche.

Le cariche hanno una durata limitata di tre anni e sono rinnovabili.

Art. 11 L’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

La comunicazione deve essere trasmessa anche via mail a tutti gli iscritti almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

L’assemblea deve essere convocata dal presidente onorario, dal presidente o dal segretario generale almeno una volta all’anno. Essa:

  • Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • Approva il rendiconto economico – finanziario annuale e il budget previsionale;
  • Elegge i membri del consiglio direttivo, il presidente e il tesoriere;
  • Elegge l’organo di controllo contabile;
  • Sentito il presidente eletto, elegge il segretario generale e acclama il presidente onorario;
  • Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
  • Modifica lo statuto, se convocata per via straordinaria e secondo il procedimento stabilito dall’art. 22;

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine

del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, non è ammessa delega.

Art. 12 Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di dieci, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci. Ai consiglieri eletti si aggiungono il segretario generale, il presidente, il presidente onorario e il tesoriere.

In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il vice presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente, il segretario generale o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Spetta al presidente il voto decisivo se nel corso di una votazione vi è parità tra voti favorevoli e contrari.

Il consiglio direttivo:

  • Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • Redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • Delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  • Determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  • assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, anche conferendo i necessari poteri al tesoriere o al segretario generale;

I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni aventi gli stessi scopi dell’associazione.

Art. 13 Il presidente

Il presidente viene eletto dall’assemblea generale dei soci, presiede il consiglio direttivo e da indicazioni vincolanti al segretario generale.

Egli rappresenta l’associazione a tutti gli effetti, redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; nomina i delegati o i commissari dei circoli costituiti.

Al presidente inoltre compete la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale.

Art. 14 Il segretario generale

Il segretario generale coordina le attività dell’associazione e le attività dei collaboratori, sentite e ricevute le indicazioni del presidente.

Art. 15 Il tesoriere

Il Tesoriere amministra i fondi dell’associazione ed è responsabile di fronte al consiglio direttivo.

Elabora inoltre la bozza del budget previsionale e il rendiconto economico finanziario..

Art. 16 L’organo di controllo contabile

L’organo di controllo contabile è composto da due persone. Predispone le relazioni di revisione al budget previsionale e il rendiconto economico finanziario da presentare, unite a quelle del consiglio direttivo, all’assemblea dei soci.

Art. 17 Il presidente onorario

Il Presidente Onorario è eletto dalla assemblea per acclamazione, su proposta del presidente eletto. E’ scelto fra personalità di chiara fama che abbiano acquisito particolari benemerenze nazionali o locali. Presiede l’Assemblea dei soci.

Art. 18 Patrimonio e fondo di gestione

Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

  • Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
  • Da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
  • L’associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
  • Dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • Dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • Da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  • Dalle pubblicazioni finanziate;

Art. 19 Rimborsabilità delle tessere

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

Art. 20 Rendiconto economico finanziario

Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di assemblea ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico – finanziaria dell’associazione, è composto sia da una separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere che da quelle commerciali e/o produttive marginali.

Il rendiconto economico – finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 21 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,

determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Riforma dello statuto

Il presente statuto può essere modificato soltanto dall’assemblea straordinaria dei soci, previa autorizzazione finale del presidente.

Art. 23 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in

materia.